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La Costituzione non definisce il contenuto dell'autonomia statutaria, peraltro comunemente identificato con le norme fondamentali dell'ente, mentre definisce all'art. 117, comma 6, il contenuto dell'autonomia regolamentare come "disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni" attribuite al Comune, peraltro comunemente integrata con la disciplina della stessa organizzazione comunale.
La legge La Loggia, all'art. 4, stabilisce, quale contenuto dello statuto, "i princìpi di organizzazione e di funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare", mentre individua, quale contenuto dei regolamenti, "l'organizzazione" dell'ente e "la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni" dell'ente.
Vista la genericità del dettato costituzionale e lo scarso aiuto offerto dalla legge La Loggia, risulta del tutto irrisolto il problema del rapporto fra l'autonomia normativa degli enti locali e la potestà normativa statale e regionale: dove si attesta il discrimine fra l'una e l'altra?
Come interpretare, infatti, la precisazione della legge La Loggia, secondo la quale la potestà regolamentare relativa alle funzioni dell'ente deve muoversi "nell'àmbito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze" ? Significa (interpretazione favorevole allo Stato e alle Regioni) che la legislazione statale o regionale, secondo le rispettive competenze, può dettare la disciplina che crede, ma, in ogni caso, tale da costringere i Comuni ad attenersi a requisiti minimi di uniformità ? Ovvero significa (interpretazione favorevole ai Comuni) che la legislazione statale o regionale, secondo le rispettive competenze, non può dettare la disciplina che crede, ma solo quella necessaria per costringere i Comuni ad attenersi a requisiti minimi di uniformità?
Anche se si aderisse all'interpretazione favorevole ai Comuni, con quali argomentazioni un Comune potrebbe opporsi a una legge statale o regionale che, sostenendo di voler semplicemente assicurare i requisiti minimi di uniformità, dettasse, in realtà, la disciplina che crede, anche nel dettaglio ? Chi decide cosa è "minimo" e cosa no ? A ben vedere, infatti, il concetto di "legiferare" comprende in sé il concetto di "assicurare requisiti di uniformità" dell'oggetto normato, sicché lo specifico della precisazione della legge La Loggia è il concetto di "minimi": scremando il superfluo, dire che Stato e Regioni possono legiferare solo per assicurare i requisiti minimi di uniformità ha la stessa cogenza giuridica di una frase del tipo "Stato e Regioni possono legiferare, ma solo un po'".
Se si vuole parlare fuori dai denti, per sapere fino a che punto possono spingersi nel dar fondo all'autonomia normativa del proprio Comune, i dipendenti comunali, il direttore generale, il segretario comunale, gli assessori comunali, il sindaco o i consiglieri comunali (ma il discorso è riproducibile per gli altri enti locali territoriali) potranno utilmente tirare a indovinare.
Il che, in fondo, è un elemento certo di continuità.
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